Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento.
Limiti validi per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere
che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.
In particolare, i chiarimenti riguardano:
Per l’individuazione del compenso annuo massimo che può essere deliberato in favore dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il TUSP (Testo Unico delle Società Partecipate) sembrerebbe far riferimento esclusivamente al limite ivi indicato e non anche al relativo perimetro soggettivo di applicazione.
Pertanto, la soglia sopra menzionata si applicherebbe agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico. E non soltanto alle “società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato.
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati. Nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi.
A questo link il documento completo del MEF.